Con l’accoglimento del Regolamento UE sui prodotti per lo sbiancamento dentale, fatto proprio dal Ministero della Salute italiano nel 2013, i prodotti cosmetici con concentrazione maggiore 0,1% e minore o uguale al 6% di perossido di idrogeno, non possono più essere venduti al pubblico ma solo ad uso professionale.
Per capire lo stato di applicazione del regolamento nei vari stati dell’Unione, e verificare le differenze interpretative, il CED ha promosso un’indagine tra le associazioni aderenti.
Dalle risposte ricevute emerge una certa uniformità legislativa tra i Paesi dell’Unione anche se non mancano le differenze.
Salvo la Lituania in tutti gli altri Paesi lo sbiancamento dentale è considerato una prestazione odontoiatrica, se il prodotto utilizzato ha una concentrazione di perossido superiore del 01%.
Le differenze tra i vari Stati si riscontrano nel chi può effettuare le prestazioni su indicazione dell’odontoiatra.
In tutti i Paesi dell’Unione la responsabilità è dell’odontoiatra ma in Austria, Danimarca, Finlandia, Germania, Lituania, Irlanda, Regno Unito, Slovacchia e Ungheria le sedute di sbiancamento professionale possono essere fatte, su indicazione dell’odontoiatra, anche dall’igienista dentale e nel Regno Unito anche dagli odontotecnici clinici. In Svizzera utilizzano questi prodotti anche i centri estetici.
Sul fronte delle pratiche illegali svolte da non autorizzati sembra che un po’ tutti gli Stati siano alle prese con forme di esercizio abusivo in tema di sbiancamento dentale.
Praticamente attiva sembra l’azione di controllo svolta nel Regno Unito dove nel 2014 sono state 1.424 le denunce per pratiche illegali. Meno evidenti, invece, le cause derivate da danni causati da utilizzo di sbancanti da parte di non professionisti.
In 12 Paesi dell’Unione non si ha conoscenza di azioni giudiziarie attivate, negli altri le azioni giudiziarie sono incentrate sulle pratiche illegali mentre solo in Belgio vi sono casi di azioni giudiziarie per danni.
Fonti: testo www.andi.it; immagine www.invisalign.it